Elezioni per il rinnovo delle Commissioni di Albo quadriennio 2024-2027: Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia.


A cura del Presidente dell’Ordine deve essere convocata l’Assemblea elettorale per eleggere, anche contestualmente:
- il Consiglio direttivo
- le Commissioni d’albo - il Collegio dei revisori

I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. Tale norma vale anche per tutti gli Ordini in scadenza da gennaio ad agosto dello stesso anno. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da 13 componenti così ripartiti:
  • quattro componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  • quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria (non TSRM);
  • quattro componenti in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione;
  • un componente in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.

In relazione ai punti di cui alla lettera b), c) e d), al fine di garantire la rappresentanza al maggior numero possibile di professioni afferenti all’Ordine, il Consiglio direttivo sarà così composto:

  • soggetti appartenenti ai TSRM;
  • soggetti appartenenti a 4 diverse professioni fra le 8 dell’area Tecnico sanitaria (non TSRM);
  • soggetti appartenenti a 4 diverse Professioni fra le 8 dell’area della Riabilitazione;
  • soggetto appartenente a 1 delle Professioni fra le 2 dell’area della Prevenzione;

Area Tecnico sanitaria: laddove non sia possibile identificare eletti appartenenti ad almeno 4 professioni diverse, per i posti vacanti verranno eletti i professionisti dell’area tecnica (non TSRM) che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Area della Riabilitazione: laddove non sia possibile identificare eletti appartenenti ad almeno 4 professioni diverse, per i posti vacanti verranno eletti i professionisti dell’area riabilitativa che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.


Commissioni d’albo

Sono elette le seguenti commissioni d’albo:

  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Ogni Commissione d’albo è composta da 5 componenti iscritti allo stesso albo, se gli iscritti all’albo non superano i 1.500, da 7 componenti, se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiore a 3.000 e da 9 componenti, se gli iscritti superano i 3.000.



Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi.

Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

Tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti, compresi i componenti uscenti del Direttivo, delle Commissioni d’albo, del Collegio dei revisori uscenti. È possibile candidarsi singolarmente o in una lista, sia per l’elezione del Consiglio direttivo, sia per il Collegio dei revisori, sia ad una Commissione d’albo.

L’iscritto può presentare la propria candidatura anche per più di un incarico (Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Commissione d’albo); è incompatibile la carica di componente del Consiglio direttivo e di componente del Collegio revisori.

Ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. (Capo II art. 4 sub. Art. 2 comma 2 Legge 11.01.2018 n.3).


FONTE: www.tsrmpstrpfoggia.it

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