La legge 104/92
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dirittidelle persone handicappate".
Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.
Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno.
INDICE della Legge n. 104/92:
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativa
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva di alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla Legge n. 330/1994 )
Art. 33 - Agevolazioni
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le
politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata in vigore
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate, assicura:
-
gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
-
la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesie sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul
territorio, in italia e all'estero.